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Su ricorso dello Studio Legale Sparti ennesima sospensione di giudizio in attesa della Corte Costituzionale

Come annunciato già da gennaio, una volta sollevata da parte di un Giudice la questione d’illegittimità costituzionale, tutti i giudici dovrebbero tendenzialmente adeguarsi, a maggior ragione se ad averla sollevata è stato il massimo organo della Giustizia Amministrativa (sempre su ricorso dello Studio Legale Sparti).
Nell’ordinanza che si pubblica su questo sito, il TAR Catania, su ricorso dello Studio Legale Sparti, ha proceduto esattamente in questo modo, rilevando un’ipotesi di c.d. sospensione impropria del giudizio, espressamente sollevata nel ricorso, in attesa della definizione del giudizio di costituzionalità, fissato, come detto in precedente articolo, per il 29 novembre 2022.

Tutti i giudici, sia che appartengano alla Giustizia Amministrativa sia che appartengano alla giustizia del lavoro, dovrebbero sospendere i procedimenti o procedere ad autonome rimessioni alla Corte Costituzionale perchè se il massimo Giudice Amministrativo ha rilevato in dette norme una criticità costituzionale, la questione appare ipso facto non manifestamente infondata, che è il requisito richiesto dall’art. 23 L. 87/1953 per la rimessione alla Corte Costituzionale.

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