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Il medico, nell’esercizio di attività diagnostica o terapeutica, può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale di un paziente solo se abbia acquisito un consenso esplicito ed informato dallo stesso o se sussistano i presupposti dello stato di necessità; il professionista è, invece, tenuto a fermarsi immediatamente in caso dissenso.
Cassazione penale, sezione III, sentenza 6 maggio 2019, n. 18864
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